Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Concessione patrocini gratuiti o con contributo ordinario o straordinario per iniziative culturali o di utilità sociale a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici o privati

Descrizione

L'amministrazione comunale può provvedere alla concessione di contributi, patrocini, ed altri benefici per favorire il conseguimento di azioni di utilità sociali.

La concessione dei contributi è in favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti pubblici e privati senza fini di lucro (con esclusione di partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali) per la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative svolte in via continuativa (contributi ordinari) nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale (contributi straordinari) ovvero per singoli progetti, nei seguenti ambiti:

  • istruzione, progetti educativi e attività connesse alla didattica
  • cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici
  • sport e tempo libero
  • politiche giovanili
  • pari opportunità
  • tutela dell’ambiente
  • turismo e promozione del tessuto economico locale
  • protezione civile
  • attività sociali, umanitarie e di sostegno alla pace
     

Termini e modalità presentazione domande

La domanda di patrocinio deve essere redatta in forma scritta e indirizzata al Sindaco del Comune di Carmignano almeno 15 giorni prima della data di inizio dell’iniziativa o dell’attività per cui è richiesta. Alla domanda deve essere allegata una breve relazione sottoscritta dal richiedente contenente la descrizione dell’attività o dell’iniziativa, le finalità e gli obiettivi, i destinatari e la sua rilevanza sociale e territoriale, il luogo e la data in cui l’iniziativa sarà svolta, nonché l’indicazione del materiale promozionale- pubblicitario che sarà effettuato.

Per tutte le informazioni si consulti il regolamento Patrocini, Contributi e Vantaggi Economici

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Presentazione della domanda almeno 15 giorni prima dell'inizio attività per cui si fa richiesta

Regolamenti per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto
Recapiti e contatti
Piazza Matteotti 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC comune.carmignano@postacert.toscana.it
Centralino 055 875011
P. IVA 00255160970
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