

Termine di conclusione
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
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Legge 10 aprile 1951, n. 287 "Riordinamento dei giudizi di Assise" e successive modificazioni
I Giudici popolari sono cittadini chiamati ad assolvere funzioni di giudizio insieme al magistrato e costituiscono un unico collegio giudicante nelle Corti di Assise e Corti di Assise d'Appello.
In base alla legge i Comuni sono tenuti all'aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari, ogni due anni (Legge 287/51 e successive modifiche). Il procedimento amministrativo è gestito dall'Ufficio Elettorale Comunale. L’Ufficio Elettorale, secondo quanto stabilito dalle norme, predispone due elenchi distinti inserendovi un certo numero di cittadini (residenti a Carmignano) che possiedono i requisiti richiesti.:
Tali elenchi vengono integrati con i nominativi dei cittadini interessati a svolgere l’ufficio di Giudice popolare che ne hanno fatto domanda all’Ufficio Elettorale. I suddetti elenchi vengono aggiornati ogni due anni e approvati da un’apposita commissione del Consiglio comunale.
Per essere iscritti negli elenchi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
d) diploma di scuola media di 1° grado per le Corti di Assise e di scuola secondaria superiore di qualsiasi tipo per le Corti di Assise di Appello (artt. 9 e 10 Legge 287/1951 e ss.mm.ii.).
Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in qualsiasi attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione (art. 12).
Modalità e scadenza presentazione domande
E' possibile presentare la domanda di iscrizione all'albo dei Giudici Popolari dal 1 aprile al 31 luglio di ciascun anno dispari.
Gli elenchi sono formati o integrati ogni biennio da una Commissione comunale, di nomina consiliare, composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due consiglieri comunali.
Il procedimento da seguire è il seguente:
Il cittadino che esercita la funzione di giudice popolare, se è un lavoratore dipendente ha diritto nei giorni in cui esercita effettivamente le funzioni di Giudice Popolare dei permessi retribuiti per l'esercizio obbligatorio di una carica pubblica. I permessi fruiti saranno documentati dal dipendente mediante certificazione della cancelleria della Corte d'Assise o della corte d'Assise d'Appello.
Il modulo può essere trasmesso all’Ufficio Comunale competente con le seguenti modalità:
Una volta iscritti, l'iscrizione rimane valida fino a quando non si perdono i requisiti.
Legge 10 aprile 1951, n. 287 "Riordinamento dei giudizi di Assise" e successive modificazioni