Cosa è il Matrimonio
Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l’acquisizione dello status di “coniuge”.
L’art. 29 della Costituzione decreta il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio e questo è regolato dagli artt. 84 e seguenti del Codice Civile. Sino all’entrata in vigore della legge n. 898/1970 (divorzio), il vincolo matrimoniale era indissolubile.
Tipologie di Matrimonio
Il matrimonio può essere celebrato con riti diversi:
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Rito Civile: presso un Comune italiano, di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile;
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Rito Concordatario: presso una Parrocchia della Chiesa Cattolica; si tratta di un matrimonio canonico al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili;
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Rito Acattolico: è una forma particolare di rito civile, celebrato dei ministri di culto ammessi e regolati dalla legislazione italiana.
Richiedere le Pubblicazioni di Matrimonio
Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune si può provvedere a scelta in uno dei due Comuni, sarà poi l’Ufficiale dello Stato Civile che procede a farne richiesta al secondo Comune di residenza.
Le pubblicazioni devono essere richieste da entrambi i futuri sposi compilando l’apposito modulo. Se matrimonio religioso deve essere presentata la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.
I nubendi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (procura), devono richiedere, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'Ufficio di Stato civile, l'effettuazione delle pubblicazioni utilizzando l'apposito modulo, da trasmettere a mezzo:
Nel modulo sono elencati i documenti da allegare e trasmettere unitamente allo stesso per poter avviare il procedimento finalizzato alle pubblicazioni.
Ricevuta la richiesta l'Ufficiale di Stato Civile provvede all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio. Acquisiti i documenti necessari, l'ufficio contatta gli sposi per stabilire la data delle pubblicazioni matrimoniali.
La pubblicazione consiste in un procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile verifica l’inesistenza degli impedimenti al matrimonio (artt. 84-89 del Codice Civile).
L’Ufficio di Stato Civile provvede ad acquisire i documenti necessari ed effettua gli accertamenti previsti dalla legge e successivamente convoca gli interessati per la firma del relativo verbale. In tale occasione occorrerà versare Euro 16,00 per imposta di bollo se entrambi i nubendi risiedono nel Comune di Carmignano ovvero Euro 32,00 per imposta di bollo se i nubendi risiedono uno a Carmignano e l’altro in Comune diverso.
Successivamente alla firma del verbale le pubblicazioni vengono affisse all’Albo pretorio on-line per almeno 8 giorni e dal 12° giorno dall’affissione può essere celebrato il matrimonio civile, oppure:
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per rito concordatario: può essere ritirato il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco;
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per rito acattolico: può essere ritirato il nulla osta da consegnare al Ministro di culto.
Le pubblicazioni hanno validità 180 giorni dalla data dell’eseguita pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, le pubblicazioni scadono e occorrerà ripetere l’intero iter procedimentale.
Condizioni per celebrare il matrimonio
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
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non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
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non devono essere interdetti per infermità di mente;
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non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
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la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
Non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio); i fratelli e le sorelle; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato; persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni sul Matrimonio e sulle Pubblicazioni di Matrimonio si invita a consultare la scheda informativa predisposta dall'Ufficio di Stato Civile.