

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale i coniugi convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati (almeno uno per parte) senza doversi necessariamente recare in Tribunale.
Chi è interessato ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un Avvocato (uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
Iter procedura
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da Avvocati sottoscritto dalle parti o copia autenticata dello stesso, munito di nulla osta del Procuratore della Repubblica dovrà essere trasmesso dall'avvocato tassativamente entro 10 giorni al Comune di:
Modalità presentazione richiesta di trascrizione
Il modulo deve essere inviato dall'avvocato in uno dei seguenti modi:
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'Ufficiale di Stato Civile la trascrive nei registri di stato civile e procede con le annotazioni sull'atto di matrimonio e successive comunicazioni per competenza.
In casi di separazione personale consensuale, i tre anni ininterrotti di separazione personale per la proposizione della domanda di divorzio, decorrono dalla data in cui gli Avvocati certificano l'autografia delle firme apposte nell'accordo stesso.