Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Trascrizione convenzione di negoziazione assistita da avvocati

Responsabile di procedimento: Menchi Manola
Responsabile di provvedimento: Azzurri Francesco

Descrizione

La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale i coniugi convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati (almeno uno per parte) senza doversi necessariamente recare in Tribunale.
Chi è interessato ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un Avvocato (uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:

  • in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta;
  • in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica, qualora valuti non rispondente all'interesse dei figli, può trasmettere l'accordo stesso al Presidente del Tribunale.

Iter procedura
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da Avvocati sottoscritto dalle parti o copia autenticata dello stesso, munito di nulla osta del  Procuratore della Repubblica dovrà essere trasmesso dall'avvocato tassativamente entro 10 giorni al Comune di:

  • iscrizione dell'atto di matrimonio (in caso di matrimonio civile)
  • trascrizione dell'atto di matrimonio (in caso di matrimonio concordatario o di altri riti religiosi)
  • trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Modalità presentazione richiesta di trascrizione

Il modulo deve essere inviato dall'avvocato in uno dei seguenti modi:

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'Ufficiale di Stato Civile la trascrive nei registri di stato civile e procede con le annotazioni sull'atto di matrimonio e successive comunicazioni per competenza.

In casi di separazione personale consensuale, i tre anni ininterrotti di separazione personale per la proposizione della domanda di divorzio, decorrono dalla data in cui gli Avvocati certificano l'autografia delle firme apposte nell'accordo stesso.

Chi contattare

Personale da contattare: Menchi Manola

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto
Recapiti e contatti
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