Che cos’è
L’art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Modalità di richiesta
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, devono presentarsi, previo appuntamento, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile (da prendere telefonicamente con l’Ufficio di Stato Civile tel. 0558750245) per rendere l’apposita dichiarazione.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
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iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
oppure
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trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
oppure
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residenza di uno dei coniugi.
Requisiti del richiedente
I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre, l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.
Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa.
NON potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:
- la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
- la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.
La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
Iter procedura
L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi, li invita a comparire di fronte a sé una seconda volta, NON PRIMA di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell'accordo. Nel caso di mancata comparizione l'accordo è annullato.