Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Tesserino da hobbista: rilascio e vidimazione

Responsabile di provvedimento: Niccoli Gianluca

Descrizione

Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.

I beni prodotti dagli hobbisti non devono appartenere al settore alimentare.

L’hobbista non può partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non  può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.

  • Rilascio tesserino hobbista

Il tesserino di riconoscimento è rilasciato dal SUAP e contiene le generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei all'anno.

Il tesserino da hobbista ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile, deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.

Viene rilasciato una sola volta con validità annuale dalla data del rilascio e non possono essere rilasciati ulteriori tesserini se non previa denuncia all’Autorità Giudiziaria in caso di furto e/o smarrimento e se non previo ritiro del tesserino deteriorato da parte dell’Amministrazione che ne ha disposto il rilascio in caso di deterioramento dello stesso.


Requisiti e obblighi di ciascun hobbista

L’hobbista al momento della mercatino a cui prende parte deve essere in possesso:

  • dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio (nel caso di perdita di tali requisiti il tesserino viene ritirato)
  • del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza toscano o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare in Toscana.
     

Modalità richiesta rilascio tesserino

L’hobbista - residente nel comune di Carmignano o, se non residente in Toscana, che chiede di partecipare, come prima manifestazione, ad un mercatino che si svolge nel comune di Carmignano – deve presentare apposita domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati (anche in formato file scannerizzati)

  • n. 1 fototessera
  • n. 1 copia di documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità
  • ricevuta attestante il pagamento dei diritti di istruttoria (per il rilascio del tesserino di hobbista si applica la tariffa di € 5,00)

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla relativa documentazione dovrà essere protocollata tramite invio o consegna

In caso di trasmissione della domanda a mezzo pec, la foto tessera dovrà essere consegnata al momento del ritiro per la necessaria sua apposizione sul tesserino.

Completata l’istruttoria della richiesta finalizzata a verificare il possesso, da parte dell’hobbista, dei requisiti di onorabilità di cui all’art 11 del Codice del Commercio , il tesserino è rilasciato in formato cartaceo e consegnato all’interessato o a persona da lui delegata al ritiro, previo appuntamento, entro 30 giorni dalla richiesta.

  • Vidimazione

Alla richiesta di partecipazione a ogni singolo mercatino il tesserino hobbista dovrà essere vidimato dal Comune dove si svolge il mercatino stesso, anche se organizzato da soggetti diversi dall’amministrazione comunale.  Il tesserino di riconoscimento deve essere vidimato dal Comune di Carmignano, anche nel caso in cui la gestione del mercatino sia affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.

La vidimazione del tesserino verrà effettuata nel primo giorno utile antecedente allo svolgimento della manifestazione presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), previo appuntamento - Agenda appuntamenti
In occasione della vidimazione l’hobbista dovrà consegnare l’elenco dei beni che intende vendere o barattare contenente la descrizione delle tipologia dei beni e il relativo prezzo al pubblico.

Chi contattare

Personale da contattare: Peruzzi Chiara

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

Il pagamento della tariffa di 5.00 € potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

  • Bollettino sul c/c postale n.162503 intestato a: Comune di Carmignano- Servizio di Tesoreria - 59015 Carmignano; è obbligatorio indicare la causale del versamento “Richiesta rilascio tesserino hobbista
  • Bonifico Bancario a favore del conto IT 39 F 03069 37780 100000046008 intestato alla Tesoreria del Comune di Carmignano presso la Banca Intesa San Paolo con indicazione della causale del versamento “Richiesta rilascio tesserino hobbista”

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

  • Codice Regionale del Commercio - Articolo 11

Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;

g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.


2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
 

  • Codice Regionale del Commercio - Articolo 100

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartelloo con altre modalità idonee allo scopo.

2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l’obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l’utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall’interno dell’esercizio.

3. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.

4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

 5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

 7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella; b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b) con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. 10. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.

 

 

  • Legge Regione Toscana n. 68 del 23/07/2020 (modifica L.R. n. 62/2018 - Codice del Commercio) introdotto articolo 40-bis
  • Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Commercio e Servizi della Regione Toscana n. 15104 del 22/09/2020

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto

Allegati

File con estensione pdf Determina 132 del 21.12.2020 - Approvazione disciplinare: Det132.pdf
(Pubblicato il 04/01/2021 - Aggiornato il 04/01/2021 - 252 kb - pdf)
File con estensione pdf Disciplinare: Disciplinare hobbisti.pdf
(Pubblicato il 04/01/2021 - Aggiornato il 04/01/2021 - 20 kb - pdf)
Recapiti e contatti
Piazza Matteotti 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC comune.carmignano@postacert.toscana.it
Centralino 055 875011
P. IVA 00255160970
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: