
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Il pagamento della tariffa di 5.00 € potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- Bollettino sul c/c postale n.162503 intestato a: Comune di Carmignano- Servizio di Tesoreria - 59015 Carmignano; è obbligatorio indicare la causale del versamento “Richiesta rilascio tesserino hobbista
- Bonifico Bancario a favore del conto IT 39 F 03069 37780 100000046008 intestato alla Tesoreria del Comune di Carmignano presso la Banca Intesa San Paolo con indicazione della causale del versamento “Richiesta rilascio tesserino hobbista”
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
- Codice Regionale del Commercio - Articolo 11
Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;
g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.
2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
- Codice Regionale del Commercio - Articolo 100
1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartelloo con altre modalità idonee allo scopo.
2. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l’obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l’utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall’interno dell’esercizio.
3. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.
4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.
6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella; b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b) con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.
9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. 10. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.
- Legge Regione Toscana n. 68 del 23/07/2020 (modifica L.R. n. 62/2018 - Codice del Commercio) introdotto articolo 40-bis
- Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Commercio e Servizi della Regione Toscana n. 15104 del 22/09/2020
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Allegati

(Pubblicato il 04/01/2021 - Aggiornato il 04/01/2021 - 252 kb - pdf)

(Pubblicato il 04/01/2021 - Aggiornato il 04/01/2021 - 20 kb - pdf)