Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Contrasegno invalidi: rilascio o rinnovo

Responsabile di provvedimento: Palagini Rolando

Descrizione

Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta possono ottenere il cosiddetto "contrassegno invalidi" e tale possibilità è estesa anche ai non vedenti. (DPR 503/1996 articolo 12 comma 3).

Il contrassegno permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone ad accesso limitato e il parcheggio negli appositi spazi riservati.
 
Il contrassegno può essere rilasciato a persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai non vedenti e a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato, a seguito di certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.
 

Il contrassegno di parcheggio per disabili autorizza:

  1. sostare usufruendo delle apposite strutture allestite per la sosta di veicoli a servizio delle persone invalide (tranne nelle aree di parcheggio “ad personam”)
  2. circolare e sostare, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico
  • in deroga a provvedimenti di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse, di inquinamento (es. domeniche ecologiche o circolazione targhe alterne) o per esigenze di carattere militare
  • nelle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonali (APU) e a traffico controllato (ZTC) purché l’accesso sia consentito ai veicoli per il servizio di trasporto di pubblica utilità
  • circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici o ai taxi
  • a sostare senza limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo a servizio della persona autorizzata. E’ strettamente personale, può essere utilizzato solo quando l'intestatario è presente sull'auto e non è vincolato ad uno veicolo specifico.
L’autorizzazione deve essere esibita in caso di eventuale controllo.
Se il contrassegno non è esposto il veicolo non può sostare o circolare nelle aree riservate. La presentazione successiva del permesso non consentirà l’annullamento di una eventuale sanzione.

Documenti da presentare

Per la richiesta di rilascio
Al modulo di domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
  • Certificazione medica rilasciata dall’Ufficiale Sanitario della USL di appartenenza, attestante la durata della minorazione
  • 2 foto tessera
  • 2 marche da bollo da € 16,00 (solo in caso di autorizzazione temporanea).

In caso di invalidità permanente il contrassegno è soggetto a validità quinquennale.

Per la richiesta di rinnovo
- per invalidità permanente:

  • Certificazione rilasciata dal medico curante che confermi le condizioni sanitarie
  • 2 foto tessera

- per invalidità temporanea:

  • Certificazione medica rilasciata dall’Ufficiale Sanitario della USL di appartenenza attestante la durata della difficoltà di deambulazione
  • 2 foto tessera
  • 2 marche da bollo da € 16.00 (da consegnare al momento del ritiro del permesso)
 
Tempi e iter della pratica
Rilascio entro 30 giorni.
 
 
Modalità presentazione domanda
Possibile fare richiesta online tramite identità digitale (SPID,CIE,CNS)
Oppure è possibile compilare il modulo di domanda, corredato dalla relativa documentazione, e protocollarlo tramite invio o consegna:

Chi contattare

Personale da contattare: Ponsi Marco

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
7 giorni dalla presentazione della domanda

Riferimenti normativi

  • DPR 16 dicembre 1992 n. 495 art. 381 successive modificazioni
  • D.LGS. 151/2012 prevede le modalità di rilascio del nuovo “contrassegno di parcheggio per disabili”, uniforme a livello europeo.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto
Recapiti e contatti
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Centralino 055 875011
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