Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Accesso ZTL - Zona A - Artimino: richiesta permesso

Responsabile di provvedimento: Palagini Rolando

Descrizione

Nella frazione di Artimino, all'interno delle mura, è zona A - traffico limitato in piazza San Carlo e Via Cinque Martiri, con divieto di accesso e sosta ai veicoli nell'area interdetta.

La ZTL ha lo scopo di tutelare l'antico borgo fortificato di Artimino, all'interno delle mura storiche, dalla indiscriminata circolazione veicolare che è causa di problemi di mobilità e di inquinamento sia acustico che ambientale

La Z.T.L. ha la seguente validità:

  • Giorni Festivi: dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno con orario 00-24
  • Giorni Feriali: dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno con orario 18-24

Sono autorizzati all'accesso e alla sosta nell'area interdetta

  • Invalidi muniti di regolare contrassegno
  • Taxi e NCC
  • Forze di polizia, mezzi di soccorso e VV.FF.
  • Residenti, dimoranti o domiciliati autorizzati dal Comando di Polizia Municipale con permesso a validità annuale.

Tempi della richiesta

La richiesta di autorizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, va presentata almeno 7 giorni prima della data prevista dell'utilizzo.

 

Come fare richiesta di permesso di accesso alla ZTL

Come fare: Entrare nel portale ZTL on-line confermare i dati precompilati e completare la richiesta.
La richiesta sarà protocollata e sarà visibile nell'area personale del servizio on-line.
L'Ufficio Polizia Municipale darà conferma dell'avvenuta richiesta e provvederà a contattare l'interessato per informare sulla data del ritiro dell'autorizzazione.

oppure la domanda, debitamente compilata e corredata da copia documento di identità e copia carta di circolazione dei i mezzi da autorizzare dovrà essere protocollata tramite invio o consegna:

L'Ufficio Polizia Municipale provvederà a contattare l'interessato per informare sulla data del ritiro dell'autorizzazione.

Per informazioni, richiesta e ritiro del permesso di accesso rivolgersi Ufficio Polizia Municipale

Chi contattare

Personale da contattare: Ponsi Marco

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza Matteotti 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC comune.carmignano@postacert.toscana.it
Centralino 055 875011
P. IVA 00255160970
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: