Sono attività edilizia libera soggetta all'obbligo di comunicazione di inizio lavori gli interventi elencati all'art. 136 comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i.:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 135, c. 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
a ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale;
b) abrogata;
c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a 180 giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;
d) abrogata;
e) abrogata;
f ) i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, c. 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche;
f bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;
f ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;
f quater) fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
g) abrogata.
Modalità di presentazione domanda
Gli interventi di attività edilizia libera sopra descritti possono essere realizzati mediante una comunicazione di inizio lavori, che deve essere presentata attraverso il portale SUE
Importante: il termine iniziale per l'esecuzione dei lavori decorrerà dal giorno indicato dall'interessato nella comunicazione di inizio lavori.
Documenti da presentare
Compilare in tutte le sue parti il modello CILA e CIL e allegare la documentazione richiesta.
Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), a bis), a ter), f bis), f ter) ed f quater), l'interessato trasmette allo sportello unico l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio.
La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Documentazione obbligatoria da allegare
Regolamento Regionale di attuazione dell'art. 141 L.R. 65/14 - documenti ed elaborati da allegare
Tempi e iter della pratica
Trattasi di deposito. Il Comune potrà richiedere eventuale documentazione integrativa mancante.