1. Cosa è il matrimonio
Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l’acquisizione dello status di “coniuge”.
L’art. 29 della Costituzione decreta il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio e questo è regolato dagli artt. 84 e seguenti del Codice Civile. Sino all’entrata in vigore della legge n. 898/1970 (divorzio), il vincolo matrimoniale era indissolubile.
2. Tipologie di matrimonio
Il matrimonio può essere celebrato con riti diversi:
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Rito Civile: presso un Comune italiano, di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile;
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Rito Concordatario: presso una Parrocchia della Chiesa Cattolica; si tratta di un matrimonio canonico al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili;
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Rito Acattolico: è una forma particolare di rito civile, celebrato dei ministri di culto ammessi e regolati dalla legislazione italiana.
3. Pubblicazioni di Matrimonio
Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune si può provvedere a scelta in uno dei due Comuni, sarà poi l’Ufficiale dello Stato Civile che procede a farne richiesta al secondo Comune di residenza.
Le pubblicazioni devono essere richieste da entrambi i futuri sposi compilando l’apposito modulo. Se matrimonio religioso deve essere presentata la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.
La pubblicazione consiste in un procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile verifica l’inesistenza degli impedimenti al matrimonio (artt. 84-89 del Codice Civile).
L’Ufficio di Stato Civile provvede ad acquisire i documenti necessari ed effettua gli accertamenti previsti dalla legge e successivamente convoca gli interessati per la firma del relativo verbale. In tale occasione occorrerà versare Euro 16,00 per imposta di bollo se entrambi i nubendi risiedono nel Comune di Carmignano ovvero Euro 32,00 per imposta di bollo se i nubendi risiedono uno a Carmignano e l’altro in Comune diverso.
Successivamente alla firma del verbale le pubblicazioni vengono affisse all’Albo pretorio on-line per almeno 8 giorni e dal 12° giorno dall’affissione può essere celebrato il matrimonio civile, oppure:
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per rito concordatario: può essere ritirato il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco;
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per rito acattolico: può essere ritirato il nulla osta da consegnare al Ministro di culto.
Le pubblicazioni hanno validità 180 giorni dalla data dell’eseguita pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, le pubblicazioni scadono e occorrerà ripetere l’intero iter procedimentale.
4. Condizioni per celebrare il matrimonio
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
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non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
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non devono essere interdetti per infermità di mente;
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non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
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la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
Non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio); i fratelli e le sorelle; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato; persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
5. Celebrazione rito civile nel Comune di Carmignano
Dopo aver proceduto alle pubblicazioni è possibile celebrare il matrimonio. Per celebrare con rito civile nel Comune di Carmignano è necessario prendere accordi con l’Ufficio Stato Civile per quanto riguarda la prenotazione della data, ora e della sala.
Nel nostro Comune il matrimonio civile può essere celebrato nella Sala Consiliare, presso la Rocca e presso le seguenti strutture autorizzate quali casa comunale distaccata:
Per la celebrazione i nubendi sono tenuti a versare la tariffa prevista dal Regolamento Comunale, differente in relazione alla sede e all’orario prescelto ed agevolata nel caso di residenza a Carmignano di uno degli sposi.
Verrà consegnato o spedito un avviso di pagamento Pago PA contenente le istruzioni per effettuare il pagamento
Per l’utilizzo della Sala Consiliare e della Rocca uno dei nubendi deve compilare il modulo “Richiesta prenotazione luoghi comunali”, per ottenere l’uso degli spazi di proprietà del Comune. Qualsiasi allestimento di detti spazi deve essere preventivamente concordato con l’Ufficio di Stato Civile ed i locali/spazi devono essere ripristinati immediatamente dopo il rito.
Per le strutture autorizzate i nubendi devono prendere accordi diretti con i gestori della struttura che potranno confermare data e ora di disponibilità del Comune per la celebrazione del rito direttamente in loco.
Al fine della celebrazione è necessaria la presenza di due testimoni (uno per la sposa e uno per lo sposo) che dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento. Non sono previsti testimoni aggiuntivi.
Il nominativo e copia dei documenti dei testimoni dovrà essere anticipato, anche a mezzo e-mail, all’Ufficio di Stato Civile mediante la compilazione dell’apposito modulo “Scheda dati matrimonio cittadini italiani”.
Al momento della celebrazione il Sindaco, o un suo delegato, leggerà agli sposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e la cerimonia si concluderà con la lettura e la firma dell’atto di matrimonio che verrà inserito nei registri di Matrimonio di questo Comune.
Qualsiasi aggiunta al tradizionale svolgimento del rito civile (es. scambio degli anelli, lettura di poesie, intermezzi musicali, simbolismi vari, etc.) dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dall’Ufficio di Stato Civile.
Ultimato il rito, qualora uno degli sposi sia residente in altro Comune, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà all’invio dell’atto per la trascrizione all’altro Comune di residenza.
6. Celebrazione rito civile in altro Comune
Nel caso in cui si desideri celebrare il rito civile presso un altro Comune italiano dovrà essere indicato nel corso delle pubblicazioni di matrimonio, utilizzando l'apposito modulo. In questo caso l’Ufficio di Stato Civile, compiute le pubblicazioni, invierà la delega alla celebrazione al Comune indicato. Per i dettagli concernenti la data, l’orario ed il luogo di celebrazione occorre che gli sposi prendano accordi diretti con il Comune interessato.
7. Regime patrimoniale
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni (comunione legale, ai sensi dell’art. 159 c.c.). I coniugi possono però scegliere un regime diverso (separazione dei beni, ai sensi dell’art. 162, co. 2, c.c.). Con la separazione dei beni ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se ci si sposa con rito religioso la comunicazione sul regime patrimoniale va fatta al Parroco.
Se ci si sposa con rito civile va resa una dichiarazione all'ufficiale di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione oppure può essere comunicata unitamente ai nominativi dei testimoni, con il modulo “Scheda dati matrimonio cittadini italiani”.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per Legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni.
Resta comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto notarile anche dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso, è il notaio che trasmette l'atto al Comune).
8. Delega a celebrare il rito civile ad un soggetto terzo
Il Sindaco, previa richiesta degli sposi, a suo insindacabile giudizio può delegare un soggetto terzo, esterno all’amministrazione comunale, a celebrare il rito civile. Il delegato deve essere cittadino italiano e avere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale (D.P.R. n. 396/2000, art. 1, co. 3).
Gli interessati alla celebrazione che non ricadono nelle incompatibilità previste dalla Legge (D.P.R. n. 396/2000, art. 6, “L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti”) devono presentare personalmente - almeno 60 giorni prima della celebrazione - un'istanza all’Ufficio di Stato Civile.
Il terzo delegato sarà assistito da personale comunale, dovrà indossare la fascia tricolore, presentarsi con abbigliamento sobrio, rispettoso del decoro della carica e della circostanza.