Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Permesso in sanatoria - Art. 209 L.R. 65/2014

Responsabile di provvedimento: Niccoli Gianluca

Descrizione

Per i casi di opere eseguite in assenza o difformità dall'atto abilitativo (Permesso di Costruire o segnalazione certificata) l'avente titolo può ottenere la sanatoria quando l'intervento realizzato risulta essere conforme agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo, nonché al regolamento edilizio vigente, sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda.

Sulla richiesta di permesso in sanatoria, corredata dalla documentazione prevista dagli articoli 142 e 145 della L.R. 65/2014, il Comune si pronuncia secondo le disposizioni di cui all'articolo 209 della stessa Legge Regionale.

Il Permesso in sanatoria deve essere presentato solo sul portale SUE

Chi contattare

Personale da contattare: Ballini Mirko, Martini Elena, Lo Iacono Paolo
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

L'importo da pagare relativo ai diritti di segreteria, così come indicato dalla Delibera G.C. n. 98/2013, è pari a € 200,00.
Resta inteso che il rilascio dell'atto in sanatoria è subordinato al pagamento della sanzione amministrativa ovvero, dell'oblazione, oltre che al pagamento di un contributo per gli oneri di urbanizzazione nonché sul costo di costruzione se dovuti.

L'unica modalità accettata per effettuare i pagamenti relativi alle pratiche edilizie è integrata nello Sportello Unico Edilizia e accessibile direttamente in fase di presentazione dell'istanza.
Si raccomanda di non effettuare preventivamente alcun tipo di versamento attraverso altri canali precedentemente utilizzati, poiché il pagamento di qualunque tariffa prevista è una delle fasi da completare per l’invio della pratica e, se dovuto, verrà richiesto obbligatoriamente durante l’iter di presentazione dell’istanza sul portale e sarà possibile effettuarlo solo dall’interno dello Sportello Unico Edilizia.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto

Allegati

File con estensione pdf Delibera G.C. n. 98/2013: delibera98-2013.pdf
(Pubblicato il 22/03/2021 - Aggiornato il 22/03/2021 - 40 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato C - Delibera 98/2013: Allegato_C.pdf
(Pubblicato il 22/03/2021 - Aggiornato il 22/03/2021 - 30 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato D - Delibera 98/2013: allegato_D.pdf
(Pubblicato il 22/03/2021 - Aggiornato il 22/03/2021 - 32 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato A - Documenti e elaborati da allegare - L.R. 65/14 art. 141: Allegato_A.pdf
(Pubblicato il 22/03/2021 - Aggiornato il 22/03/2021 - 78 kb - pdf)
Recapiti e contatti
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