Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Residenza

Responsabile di procedimento: Carrai Matteo
Responsabile di provvedimento: Azzurri Francesco

Descrizione

Che cosa è la residenza

La residenza è il luogo dove il cittadino dimora abitualmente. La residenza è registrata nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). 

I cittadini che cambiano abitazione all'interno del Comune di Carmignano e i cittadini provenienti da altri comuni italiani oppure dall'estero, che vengono ad abitare a Carmignano con provenienza da altro Comune o che sono stati precedentemente cancellati per irreperibilità, devono richiedere la residenza nel comune entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione.

L’abitazione di nuova residenza deve essere occupata legittimamente (proprietà, affitto, comodato, ospitalità, etc.) e deve possedere un numero civico per cui, se manca, occorre preliminarmente chiederne l'attribuzione all'Ufficio Urbanistica.

Dall'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune discende l'iscrizione nelle liste elettorali e gli altri diritti connessi alla appartenenza alla popolazione del Comune.  La residenza è certificabile con il rilascio di apposito certificato. 

 

Differenza tra “residenza” e “domicilio”

Il nostro ordinamento disciplina il collegamento tra la persona fisica e il luogo in cui vive e lavora attraverso il domicilio e la residenza. Nella pratica molti cittadini tendono spesso a confondere questi termini. In realtà essi hanno significati e implicazioni giuridiche differenti.

L'art. 43 Codice Civile definisce il domicilio e la residenza nei seguenti termini:

1) Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.). Il domicilio non può coincidere con la residenza, non viene dichiarato in alcun registro anagrafico, non è una pratica di natura amministrativa e non è soggetto al rilascio di alcun certificato. E' sufficiente per il soggetto dichiararlo espressamente in occasione delle diverse esigenze personali e professionali, direttamente ai soggetti interessati. Non è previsto alcun tipo di intervento da parte dell'Ufficio Anagrafe del Comune in quanto la Legge non richiede una comunicazione ufficiale per dichiarare l’indirizzo di domicilio.

2) La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 144 c.c.) ed è regolata dalla Legge 1228/1954 e dal DPR 223/1989. La residenza è ottenuta mediante dichiarazione anagrafica, è certificabile e soggetta a registrazione nell'Anagrafe della Popolazione Residente.

 

Come fare la richiesta di variazione della residenza

Per richiedere il cambio di residenza o di indirizzo è necessario compilare l’apposita “DICHIARAZIONE DI RESIDENZA” (MODULO), allegando i documenti richiesti e dettagliatamente indicati nel modulo stesso (è sempre obbligatorio allegare copia documenti di identità del dichiarante e degli altri soggetti coinvolti nella pratica e, nel caso di soggetti stranieri, copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità).

La dichiarazione può essere presentata da un componente maggiorenne della famiglia e deve essere sottoscritta da tutti i soggetti maggiorenni coinvolti. I dichiaranti sono responsabili delle dichiarazioni riguardanti minori o altri soggetti sui quali hanno potestà genitoriale o la tutela legale. 

Nella richiesta dovrà essere altresì indicato se presso l'abitazione sono già residenti altre persone (con la relativa sussistenza di vincoli di parentela o affettivi) ovvero se non sono residenti altre persone (in quest'ultimo caso l'Ufficio Anagrafe effettuerà accertamenti sulla dimora abituale dei soggetti eventualmente ancora risultanti residenti all'indirizzo indicato).

Per il trasferimento di minori di età di anni 18, nel caso in cui non si trasferiscano con entrambi i genitori, sarà necessario indicare nel modulo i recapiti del genitore che non si trasferisce, al quale sarà inviata dall’Ufficio Anagrafe apposita comunicazione informativa (avviso al controinteressato ai sensi della Legge 241/1990).

Si invita a prestare attenzione alla corretta compilazione della dichiarazione, alla completezza della stessa, alla presenza delle sottoscrizioni (firme) negli spazi indicati oltre che alla presenza degli allegati richiesti. L’incompletezza della dichiarazione può comportare irricevibilità della stessa.

La dichiarazione può essere inviata:

La pratica di residenza può essere anche effettuata allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, previo appuntamento tramite il sistema di prenotazione on-line sul sito internet: https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/
Nel solo caso di presentazione della dichiarazione allo sportello è sufficiente presentarsi muniti di: documenti di identità degli interessati, tessera sanitaria, dati catastali immobile, permesso di soggiorno ed eventuale ricevuta di rinnovo (per cittadini stranieri), contratto e/o altro titolo attestante il legittimo possesso/occupazione dell'immobile in cui si richiede la residenza.

 

 

Cittadini provenienti dall'estero

Il cittadino straniero, di Stato non appartenente all'Unione Europea, deve allegare alla dichiarazione anche la documentazione indicata nell'allegato A.

Il cittadino comunitario, di Stato appartenente all'Unione Europa, deve allegare alla dichiarazione anche la documentazione indicata nell' allegato B. Nella modulistica in calce a questa pagina è disponibile il modello per la dichiarazione del possesso delle risorse economiche. 

Inoltre il cittadino comunitario o straniero, proveniente dall’estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia ovvero il proprio stato civile, può allegare la relativa documentazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

 

Legittima occupazione dell’immobile

L’art. 5 del D.L. n. 47 del 28/03/2014 convertito in L. n. 80 del 23/05/2014 prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Ai fini della ricevibilità della dichiarazione di residenza quindi è necessario dimostrare che l’alloggio è occupato legittimamente.

Il titolo di occupazione dell’alloggio può essere dimostrato al momento della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione (es. contratto di compravendita, contratto di locazione, contratto di comodato, etc.), oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, seguendo le indicazioni del modulo “Dichiarazione di Residenza”.

 

Tempi e iter della pratica di residenza

La pratica di residenza è un procedimento amministrativo che segue le norme della Legge 241/1990, della Legge 1228/1954, del D.P.R. 223/1989 e del D.L. 5/2018

L’iscrizione anagrafica o il cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. A seguito della richiesta, l'Ufficio Anagrafe registrerà le variazioni e invierà la comunicazione di avvio procedimento all'interessato, di norma entro 2 giorni lavorativi.

Entro 45 giorni l’Ufficio Anagrafe verifica i requisiti del richiedente e potrà accertare l'effettiva la sussistenza della dimora abituale con un sopralluogo presso la nuova abitazione, avvalendosi della Polizia Municipale. 

Al fine di facilitare l’attività di verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale da parte degli operatori della Polizia Municipale, nel modulo di dichiarazione è prevista una apposita sezione nella quale è possibile indicare giorni ed orari di effettiva presenza dei richiedenti presso l’abitazione. Si precisa che tali indicazioni non sono comunque vincolanti per gli operatori della Polizia Municipale, che potranno comunque valutare la sussistenza del requisito della dimora abituale anche in assenza degli interessati e tramite altri elementi.

Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione di residenza senza che sia stata ricevuta la comunicazione di requisiti mancanti o di esito negativo dei controlli (preavviso di rigetto), l'iscrizione o la variazione si intende confermata a partire dalla data di ricezione della dichiarazione stessa (vale il silenzio assenso).

In caso di ricevimento del preavviso di rigetto l’interessato potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento.

In caso di accertamento o esito negativo della pratica l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo, con eventuale re-iscrizione nel Comune di precedente residenza, e sarà segnalato alle competenti autorità per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

 

Cambio indirizzo sulla Carta d'Identità

A seguito del cambio di residenza non si rende necessario l'aggiornamento dell'indirizzo sulla carta d'identità che mantiene la sua validità fino alla scadenza naturale del documento.

 

Patente di guida e libretti di circolazione dei veicoli

Il Comune comunica in automatico la variazione della residenza al Ministero dei Trasporti. ll Ministero, sulla base delle informazioni ricevute, aggiorna la residenza degli interessati negli appositi archivi informatici e non invia alcun adesivo con l'indicazione della nuova residenza, né per la carta di circolazione né per la patente.

Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it è disponibile, se necessario, l'attestazione della residenza registrata negli archivi informatici del Ministero dei Trasporti.

 

Variazioni presso Enti, medico di famiglia/pediatra e iscrizione per la tassa sui rifiuti

Il Comune registra la variazione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con automatica comunicazione ad Agenzia delle Entrate/Anagrafe Tributaria, INPS, Ministero dei Trasporti.

Il cittadino deve provvedere autonomamente presso Banche, Posta, datore di lavoro, fornitori di servizi pubblici o privati.

Immediatamente dopo la registrazione preliminare (attestata dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento) è possibile recarsi presso gli sportelli amministrativi dei Distretti Sanitari dell’Azienda USL Toscana Centro per quanto concerne il medico di famiglia e/o il pediatra di libera scelta.

Per il ritiro del kit per la raccolta dei rifiuti porta a porta e l’iscrizione per la tassa sui rifiuti (TARI) è necessario rivolgersi ad ALIA, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. Il cittadino è tenuto alla comunicazione di occupazione di locali ed eventuali aree pertinenziali ai fini dell'applicazione della TA.RI. (Tariffa Rifiuti). Si consiglia di consultare il sito http://www.asmprato.it/tassa-rifiuti-del-comune-di-carmignano

 

Casi particolari

Al fine di garantire efficacia e speditezza del procedimento connesso alle pratiche di residenza si invita a rivolgersi all’Ufficio Anagrafe per eventuali casi particolari.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
45 giorni

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Legge Anagrafica)
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento Anagrafico)
  • D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto

Allegati

File con estensione pdf Allegato A - Elenco documenti necessari per il cambio residenza cittadini extra UE e autodichiarazione: All. A Elenco documenti residenza Cittadini extra UE.pdf
(Pubblicato il 02/04/2021 - Aggiornato il 02/04/2021 - 65 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato B - Elenco documenti necessari per il cambio residenza cittadini UE e modulo autodichiarazione: All. B Elenco documenti residenza Cittadini UE con modulo autorichiarazione.pdf
(Pubblicato il 02/04/2021 - Aggiornato il 02/04/2021 - 102 kb - pdf)
Recapiti e contatti
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