Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Iscrizione e attestazione anagrafica dei cittadini del Regno Unito e dell'Irlanda del nord

Responsabile di procedimento: Carrai Matteo
Responsabile di provvedimento: Azzurri Francesco

Descrizione

Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea, nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari, continueranno ad aver diritto sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

Successivamente al 1 gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito e dell'Iranda del Nord saranno trattati al parti degli altri cittadini appartenenti agli Stati non membri del Unione Europea. 

Nello specifico possono verificarsi le seguenti ipotesi:

  1. Cittadini Regno Unito/Irlanda del Nord già residenti in Italia al 31 gennaio 2020 - In tale ipotesi il cittadino britannico potrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale. Per richiedere il rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica è possibile utilizzare il modello disponibile in questa pagina. Il modello deve essere presentato allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune.
  2. Cittadini Regno Unito/Irlanda del Nord non residenti in Italia al 1 febbraio 2020 - In tale ipotesi, entro la fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo sul recesso (31.12.2020), il cittadino britannico ha diritto di iscriversi in anagrafe seguendo l'iter specifico previsto dall'Accordo.
  3. Cittadini Regno Unito/Irlanda del Nord non residenti in Italia al 31 dicembre 2020 - In tale ipotesi il cittadino britannico ha diritto di iscriversi in Anagrafe seguendo l'iter di iscrizione previsto per i cittadini stranieri appartenenti a stati extra-UE. 

Richiesta attestazione anagrafica - Iscrizione cittadini britannici e dell'Irlanda del nord

La richiesta di rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord già iscritti in anagrafe prima dell'uscita del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea deve essere presentata all'Ufficio Anagrafe mediante l'apposito modulo compilato in ogni sua parte, allegando copia del documento di identità e deve essere consegnato o inviato per:

  1. raccomandata, indirizzata a: Comune di Carmignano - Ufficio Anagrafe P.zza G. Matteotti n. 1, 59015 Carmignano (Po);
  2. posta elettronica anagrafe@comune.carmignano.po.it o per PEC demografici.carmignano@postacert.toscana.it
  3. a mano all'Ufficio Anagrafe fissando un appuntamento - Agenda appuntamenti

Successivamente all'istanza l'Ufficio Anagrafe provvede alla verifica dei requisiti e al rilascio dell'attestazione. 

Chi contattare

Personale da contattare: Carrai Matteo
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Sono necessarie 2 marche da bollo dell'importo euro 16,00 cadauna (una per l'istanza e una per l'attestazione). 

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo n. 30 del 6.02.2007 - Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea - Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri
  • D.P.R. n. 223 del 30.05.1989 - Approvazione nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
  • Legge n. 1228 del 24.12.1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto
Recapiti e contatti
Piazza Matteotti 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC comune.carmignano@postacert.toscana.it
Centralino 055 875011
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