Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Convivenze di fatto: costituzione

Responsabile di procedimento: Carrai Matteo
Responsabile di provvedimento: Azzurri Francesco

Descrizione

Le convivenze di fatto, sono da intendere come “formazione sociale” composta da due persone maggiorenni che, indipendentemente dal loro sesso, siano:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, e non unite tra loro o con altre persone da matrimonio o da un'unione civile
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune

Dal 2016 la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e della disciplina delle convivenze di fatto prevede i seguenti diritti:

  • Diritti di visita e assistenza: in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
  • Ordinamento Penitenziario: i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario
  • Potere di rappresentanza: ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
  1. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
  • Diritti inerenti la casa: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedere nel contratto”
  • Diritti all’assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto
  • Impresa familiare: estensione al convivente di fatto della disciplina relativa all’impresa familiare
  • Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: è estesa al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente
  • Risarcimento del danno: estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.


Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto, se lo ritengono, possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. 
Il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi.

Il  contratto  può  contenere:

  1. indicazione della  residenza;
  2. modalità  di  contribuzione  alle  necessità  della  vita  in  comune,  in  relazione alle  sostanze  di  ciascuno  e  alla  capacità  di lavoro  professionale  o  casalingo;
  3. regime  patrimoniale  della  comunione  dei  beni,  di  cui  alla  sezione  III  del capo VI del titolo VI del libro primo del codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.


Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di altro contratto di convivenza
- in mancanza di uno dei requisiti (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale)
- minore età di uno dei conviventi
- interdizione di una delle parti
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altro/a

Modalità e termini presentazione dichiarazione

Gli interessati devono presentare apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
 

Modalità presentazione domande

Il modulo compilato in ogni sua parte con allegata copia del documento di identità deve essere consegnato o inviato all'ufficio Anagrafe per:

  1. raccomandata, indirizzata a: Comune di Carmignano Ufficio Anagrafe P.zza G. Matteotti n. 1, 59015 Carmignano (Po)
  2. a mano all'Ufficio Anagrafe fissando un appuntamento - Agenda appuntamenti
  3. posta elettronica EMAIL anagrafe@comune.carmignano.po.it - PEC demografici.carmignano@postacert.toscana.it

In particolare la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
  • che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso Carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi
  • comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

Cancellazione di una convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
● d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione nel Comune di Carmignano di uno o entrambi i componenti la convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
● su richiesta qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe le parti interessate.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

  • Legge n. 76 del 20.05.2016 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
  • D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989
  • Legge n. 1228 del 24.12.1954
  • Decreto Legge n. 5 del 9.02.2012 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
  • Decreto legge n. 47 del 28.03.2014 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto
Recapiti e contatti
Piazza Matteotti 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC comune.carmignano@postacert.toscana.it
Centralino 055 875011
P. IVA 00255160970
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