

Termine di conclusione
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
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Legge 10 aprile 1951, n. 287 "Riordinamento dei giudizi di Assise" e successive modificazioni
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
I Giudici popolari sono cittadini chiamati ad assolvere funzioni di giudizio insieme al magistrato e costituiscono un unico collegio giudicante nelle Corti di Assise e Corti di Assise d'Appello.
In base alla legge i Comuni sono tenuti all'aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari, ogni due anni (Legge 287/51 e successive modifiche). Il procedimento amministrativo è gestito dall'Ufficio Elettorale Comunale. L’Ufficio Elettorale, secondo quanto stabilito dalle norme, predispone due elenchi distinti inserendovi un certo numero di cittadini (residenti a Carmignano) che possiedono i requisiti richiesti.:
Tali elenchi vengono integrati con i nominativi dei cittadini interessati a svolgere l’ufficio di Giudice popolare che ne hanno fatto domanda all’Ufficio Elettorale. I suddetti elenchi vengono aggiornati ogni due anni e approvati da un’apposita commissione del Consiglio comunale.
Per essere iscritti negli elenchi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
d) diploma di scuola media di 1° grado per le Corti di Assise e di scuola secondaria superiore di qualsiasi tipo per le Corti di Assise di Appello (artt. 9 e 10 Legge 287/1951 e ss.mm.ii.).
Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in qualsiasi attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione (art. 12).
Modalità e scadenza presentazione domande
E' possibile presentare la domanda di iscrizione all'albo dei Giudici Popolari dal 1 aprile al 31 luglio di ciascun anno dispari.
Gli elenchi sono formati o integrati ogni biennio da una Commissione comunale, di nomina consiliare, composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due consiglieri comunali.
Il procedimento da seguire è il seguente:
Il cittadino che esercita la funzione di giudice popolare, se è un lavoratore dipendente ha diritto nei giorni in cui esercita effettivamente le funzioni di Giudice Popolare dei permessi retribuiti per l'esercizio obbligatorio di una carica pubblica. I permessi fruiti saranno documentati dal dipendente mediante certificazione della cancelleria della Corte d'Assise o della corte d'Assise d'Appello.
Il modulo può essere trasmesso all’Ufficio Comunale competente con le seguenti modalità:
Una volta iscritti, l'iscrizione rimane valida fino a quando non si perdono i requisiti.
Legge 10 aprile 1951, n. 287 "Riordinamento dei giudizi di Assise" e successive modificazioni