Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Pubblicazioni di Matrimonio

Responsabile di procedimento: Menchi Manola
Responsabile di provvedimento: Azzurri Francesco

Uffici responsabili

Stato civile

Descrizione

Cosa è il Matrimonio

Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l’acquisizione dello status di “coniuge”.

L’art. 29 della Costituzione decreta il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio e questo è regolato dagli artt. 84 e seguenti del Codice Civile. Sino all’entrata in vigore della legge n. 898/1970 (divorzio), il vincolo matrimoniale era indissolubile.

Tipologie di Matrimonio

Il matrimonio può essere celebrato con riti diversi:

  • Rito Civile: presso un Comune italiano, di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile;

  • Rito Concordatario: presso una Parrocchia della Chiesa Cattolica; si tratta di un matrimonio canonico al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili;

  • Rito Acattolico: è una forma particolare di rito civile, celebrato dei ministri di culto ammessi e regolati dalla legislazione italiana.

Richiedere le Pubblicazioni di Matrimonio

Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio.

Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune si può provvedere a scelta in uno dei due Comuni, sarà poi l’Ufficiale dello Stato Civile che procede a farne richiesta al secondo Comune di residenza.

Le pubblicazioni devono essere richieste da entrambi i futuri sposi compilando l’apposito modulo. Se matrimonio religioso deve essere presentata la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.

I nubendi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (procura), devono richiedere, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'Ufficio di Stato civile, l'effettuazione delle pubblicazioni utilizzando l'apposito modulo, da trasmettere a mezzo: 

Nel modulo sono elencati i documenti da allegare e trasmettere unitamente allo stesso per poter avviare il procedimento finalizzato alle pubblicazioni. 

Ricevuta la richiesta l'Ufficiale di Stato Civile provvede all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio. Acquisiti i documenti necessari, l'ufficio contatta gli sposi per stabilire la data delle pubblicazioni matrimoniali.

La pubblicazione consiste in un procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile verifica l’inesistenza degli impedimenti al matrimonio (artt. 84-89 del Codice Civile).

L’Ufficio di Stato Civile provvede ad acquisire i documenti necessari ed effettua gli accertamenti previsti dalla legge e successivamente convoca gli interessati per la firma del relativo verbale. In tale occasione occorrerà versare Euro 16,00 per imposta di bollo se entrambi i nubendi risiedono nel Comune di Carmignano ovvero Euro 32,00 per imposta di bollo se i nubendi risiedono uno a Carmignano e l’altro in Comune diverso.

Successivamente alla firma del verbale le pubblicazioni vengono affisse all’Albo pretorio on-line per almeno 8 giorni e dal 12° giorno dall’affissione può essere celebrato il matrimonio civile, oppure:

  • per rito concordatario: può essere ritirato il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco;

  • per rito acattolico: può essere ritirato il nulla osta da consegnare al Ministro di culto.

Le pubblicazioni hanno validità 180 giorni dalla data dell’eseguita pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, le pubblicazioni scadono e occorrerà ripetere l’intero iter procedimentale.

Condizioni per celebrare il matrimonio

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);

  • non devono essere interdetti per infermità di mente;

  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;

  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;

Non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio); i fratelli e le sorelle; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato; persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sul Matrimonio e sulle Pubblicazioni di Matrimonio si invita a consultare la scheda informativa predisposta dall'Ufficio di Stato Civile. 

Chi contattare

Personale da contattare: Menchi Manola, Carrai Matteo

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
180 giorni dalla data di pubblicazione

Costi per l'utenza

€ 16,00 se i nubendi sono entrambi residenti nel Comune
€ 32,00 se i nubendi risiedono in Comuni diversi

Tali oneri si versano direttamente allo sportello, in fase di pubblicazioni, in contanti o con Bancomat/Carta di credito. 

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto

Allegati

File con estensione pdf Scheda informativa sul Matrimonio: Comune di Carmignano_INFORMATIVA MATRIMONI.pdf
(Pubblicato il 12/04/2021 - Aggiornato il 12/04/2021 - 212 kb - pdf)
Recapiti e contatti
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