Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Certificati ed estratti di Stato Civile

Responsabile di procedimento: Menchi Manola, Carrai Matteo
Responsabile di provvedimento: Azzurri Francesco

Descrizione

Cosa sono i certificati e gli estratti di Stato Civile

Secondo quanto previsto dagli artt. 106 e segg. del D.P.R. 396/2000, le certificazioni desumibili dai registri di Stato Civile sono di tre specie e precisamente: 
  • i certificati: rappresentano l'evento o il fatto documentato nell'atto di Stato Civile;
  • gli estratti per riassunto: rappresentano l'evento e in più riproducono tutte le annotazioni additive apposte sull'atto;
  • gli estratti per copia integrale: riproducono fedelmente l'atto originale con tutte le annotazioni che vi sono apposte. 
I certificati/estratti di Stato Civile attestano quei dati desumibili dai Registri di Stato Civile, in particolare:
  • certificato di nascita (da cui risulta luogo e data di nascita);
  • certificato di morte (da cui risulta luogo e data di morte, oltre alla residenza e allo stato civile);
  • certificato di matrimonio (da cui risulta luogo e data di matrimonio);
  • estratto per riassunto dell'atto di nascita (con il numero dell'atto, i dati del certificato di nascita completati da eventuali annotazioni) - Si precisa che il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del d.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio.
  • estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (con il numero dell'atto, i dati del certificato di matrimonio completati da eventuali annotazioni);
  • estratto per riassunto dell'atto di morte (con i dati del certificato di morte completato dall'ora della morte);

Si precisa che il Comune di Carmignano può rilasciare certificati ed estratto esclusivamente per gli atti di Stato Civile iscritti o trascritti nei Registri di Stato Civile di questo Comune. 

I cittadini residenti a Carmignano possono richiedere tramite il servizio di certificazione on-line il rilascio del certificato di nascita e del certificato di matrimonio (se presenti nei registri di Stato Civile del Comune). 

Modalità di richiesta certificati e/o estratti di Stato Civile

Il rilascio dei certificati e degli estratti degli atti dello stato civile è consentito a chiunque ne faccia richiesta (art. 450 Codice Civile), utilizzando l'apposito modulo. 
 
Per richiedere i certificati/estratti di Stato Civile è possibile: 
  • inviare la richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo anagrafe@comune.carmignano.po.it per ottenere il certificato per posta elettronica, allegando copia del documento di identità del richiedente - N.B: In questo caso il certificato/estratto viene inviato a mezzo e-mail, firmato digitalmente o in copia scannerizzata; 
  • presentarsi personalmente Ufficio Anagrafe/Stato Civile - Agenda Appuntamenti
  • Per ottenere il certificato/estratto con firma autografa originale dell'Ufficiale di Stato Civile si può procedere anche a mezzo del servizio postale, inviando la richiesta a Comune di Carmignano - Piazza G. Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO), allegando anche una busta affrancata e completa dell'indirizzo del richiedente; 

Nel caso in cui il certificato e/o l'estratto debba essere prodotto all'Estero è necessario procedere a richiedere l'emissione con modello plurilingue. Si invita in tal caso a prendere contatti con l'Ufficio di Stato Civile al fine di verificare l'uso e la necessità e, conseguentemente, predisporre il certificato/estratto nella forma corretta per lo specifico uso Estero, in relazione allo Stato di destinazione. 

Rilascio di copia integrale dell'atto di Stato Civile

L’istanza di rilascio della copia integrale degli atti di stato civile (copia conforme dell'atto) deve esse motivata sulla base di una delle casistiche previste dalla legge (art.107 D.P.R. 396/2000):

  • Rilascio al soggetto cui l’atto di riferisce, previa identificazione
  • Rilascio al soggetto portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, previa istanza scritta

L’art. 177, comma 3, del d.Lgs. 196/2003 che aveva introdotto la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile decorsi settant'anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), d.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Validità dei certificati e degli estratti

Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n.183, i certificati anagrafici non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Le certificazioni sono conseguentemente valide solo nei rapporti tra privati

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono richiedere certificazioni ai cittadini, ma devono obbligatoriamente accettare un'autocertificazione oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisendo poi successivamente d’ufficio le informazioni oggetto di autocertificazioni.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

I certificati, gli estratti e le copie integrali non sono sottoposte nè al pagamento di marche da bollo nè al pagamento di diritti.

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto
Recapiti e contatti
Piazza Matteotti 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC comune.carmignano@postacert.toscana.it
Centralino 055 875011
P. IVA 00255160970
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: