Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Dichiarazione di Nascita

Responsabile di procedimento: Menchi Manola
Responsabile di provvedimento: Azzurri Francesco

Descrizione

Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all’ufficio di Stato Civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al Comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre. La dichiarazione è l’adempimento che prelude alla formazione dell’atto  per l’iscrizione della nascita nel registro di Stato Civile.

Nella dichiarazione deve essere indicato il nome ed il cognome scelto per il nascituro. Con la registrazione della nascita l’individuo assume la propria identità personale, ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.

Dove e quando dichiarare la nascita

  • Entro tre giorni dall’evento, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto;
  • Entro dieci giorni dall’evento dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del comune del luogo di nascita o di residenza dei genitori;
  • Oltre il termine di 10 giorni il dichiarante dovrà motivarne il ritardo e l’Ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

La dichiarazione di nascita viene resa dai genitori, in casi particolari da un procuratore speciale, dal medico/ostetrica, dalla persona che ha assistito al parto.

Per i genitori uniti in matrimonio viene resa da uno dei due genitori, per i genitori non uniti in matrimonio da padre e madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.

 

Documenti necessari

  • Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto
  • Documento di riconoscimento valido del dichiarante e codice fiscale.
  • Compilazione e sottoscrizione di un modulo per la dichiarazione di nascita (direttamente presso l'Ufficio)

Per i cittadini stranieri occorre presentare anche una dichiarazione inerente l’attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese

I genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

ATTRIBUZIONE DEL NOME

Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.

Per i nati dopo il 01 gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o comunque solo i prenomi che precedono la virgola.  Per i nati precedentemente, in prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione. 

E’ vietata l’attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli  o vergognosi.

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in materia di attribuzione automatica del cognome paterno, la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2022 ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori", nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.

Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. 

Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale - nella stessa sentenza - ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli. 

Chi contattare

Personale da contattare: Menchi Manola

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
entro 10 giorni dalla nascita

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Attualmente non previsto
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