I cittadini appartenenti agli altri paesi dell'Unione Europea residenti nel comune, possono partecipare all'elezione diretta del Sindaco, del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dal D.Lvo 12 aprile 1996 n. 197 in attuazione della direttiva comunitaria 94/80/CE, previa iscrizione nelle "Liste Elettorali Aggiunte per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale".
Come fare
L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'iscrizione nelle apposite Liste Elettorali Aggiunte, previa presentazione di apposita domanda in un qualunque momento purché entro il quinto giorno successivo alla data di affissione del manifesto di indizione dei comizi per l'ezione comunale in questione. Tale termine è perentorio.
Requisiti
Possono presentare domanda i cittadini maggiorenni, in possesso di diritti politici (ovvero che non abbiano riportato condanne penali che implichino la perdita del diritto elettorale) residenti nel Comune di Carmignano ed appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione Europea.
Stati membri UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile in questa pagina (MODULO PDF), predisposto in formato plurilingue nelle lingue più diffuse nell'Unione Europea. A tale istanza deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Il modulo può essere trasmesso con le seguenti modalità:
- A mezzo di posta elettronica certificata (PEC) inviandolo all’indirizzo: comune.carmignano@postacert.toscana.it
- A mezzo del portale APACI sul sito https://web.e.toscana.it/apaci/
- A mezzo posta inviando a: Comune di Carmignano – Ufficio Elettorale, Piazza Matteotti 1 – 59015 Carmignano (PO)
- Con consegna a mano all’Ufficio Protocollo previo appuntamento da prenotare sul sito: https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/
Procedimento di iscrizione e validità
Ricevuta la domanda l'Ufficio Elettorale provvede all'istruttoria necessaria per verificare l'assenza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto, acquisendo le necessarie certificazioni presso il Casellario Giudiziario e la Questura.
L'avvenuta o la mancata iscrizione nelle Liste Aggiunte verrà comunicata agli interessati. E' ammesso ricorso contro la mancata iscrizione alla Commissione Elettorale Circondariale.
L’iscrizione dura fino a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato oppure fino alla cancellazione d’ufficio per trasferimento della residenza, per perdita della capacità elettorale, per decesso, per irreperibilità o per acquisto della cittadinanza italiana.
Esercizio del Voto
Gli elettori iscritti nelle liste aggiunte votano nel seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. Il numero e l'ubicazione del seggio sono riportati sulla Tessera Elettorale personale a carattere permanente che dà diritto al possessore di votare unicamente per le elezioni comunali ed eventualmente europee.
La Tessera Elettorale deve essere ritirata dall'interessato o da un delegato presso l'Ufficio Elettorale, dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuta iscrizione nella lista aggiunta.
Per l'esercizio del voto, oltre alla Tessera Elettorale è necessaria l'esibizione presso il seggio elettorale di valido documento di riconoscimento.
Presentazione di candidature
L'iscrizione nelle Liste Elettorali Aggiunte consente al cittadino comunitario anche l'eleggibilità a consigliere comunale e l'eventuale nomina a componente della Giunta Comunale, con l'esclusione delle cariche di Vice Sindaco e Sindaco.
I cittadini dell'U.E. che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale, oltre alla documentazione richiesta ai cittadini italiani, dovranno produrre:
- una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.