1. Cosa è il matrimonio
Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l’acquisizione dello status di “coniuge”.
L’art. 29 della Costituzione decreta il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio e questo è regolato dagli artt. 84 e seguenti del Codice Civile. Sino all’entrata in vigore della legge n. 898/1970 (divorzio), il vincolo matrimoniale era indissolubile.
2. Tipologie di matrimonio
Il matrimonio può essere celebrato con riti diversi:
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Rito Civile: presso un Comune italiano, di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile;
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Rito Concordatario: presso una Parrocchia della Chiesa Cattolica; si tratta di un matrimonio canonico al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili;
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Rito Acattolico: è una forma particolare di rito civile, celebrato dei ministri di culto ammessi e regolati dalla legislazione italiana.
3. Celebrazioni rito civile nel Comune di Carmignano
Dopo aver proceduto alle pubblicazioni è possibile celebrare il matrimonio. Per celebrare con rito civile nel Comune di Carmignano è necessario prendere accordi con l’Ufficio Stato Civile per quanto riguarda la prenotazione della data, ora e della sala.
Nel nostro Comune il matrimonio civile può essere celebrato nella Sala Consiliare, presso la Rocca e presso le seguenti strutture autorizzate quali casa comunale distaccata:
Per la celebrazione i nubendi sono tenuti a versare la tariffa prevista dal Regolamento Comunale, differente in relazione alla sede e all’orario prescelto ed agevolata nel caso di residenza a Carmignano di uno degli sposi.
Verrà consegnato o spedito un avviso di pagamento Pago PA contenente le istruzioni per effettuare il pagamento
Per l’utilizzo della Sala Consiliare e della Rocca uno dei nubendi deve compilare il modulo “Richiesta prenotazione luoghi comunali”, per ottenere l’uso degli spazi di proprietà del Comune. Qualsiasi allestimento di detti spazi deve essere preventivamente concordato con l’Ufficio di Stato Civile ed i locali/spazi devono essere ripristinati immediatamente dopo il rito.
Per le strutture autorizzate i nubendi devono prendere accordi diretti con i gestori della struttura che potranno confermare data e ora di disponibilità del Comune per la celebrazione del rito direttamente in loco.
Al fine della celebrazione è necessaria la presenza di due testimoni (uno per la sposa e uno per lo sposo) che dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento. Non sono previsti testimoni aggiuntivi.
Il nominativo e copia dei documenti dei testimoni dovrà essere anticipato, anche a mezzo e-mail, all’Ufficio di Stato Civile mediante la compilazione dell’apposito modulo “Scheda dati matrimonio cittadini italiani”.
Al momento della celebrazione il Sindaco, o un suo delegato, leggerà agli sposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e la cerimonia si concluderà con la lettura e la firma dell’atto di matrimonio che verrà inserito nei registri di Matrimonio di questo Comune.
Qualsiasi aggiunta al tradizionale svolgimento del rito civile (es. scambio degli anelli, lettura di poesie, intermezzi musicali, simbolismi vari, etc.) dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dall’Ufficio di Stato Civile.
Ultimato il rito, qualora uno degli sposi sia residente in altro Comune, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà all’invio dell’atto per la trascrizione all’altro Comune di residenza.
4. Delega a celebrare il rito civile ad un soggetto terzo
Il Sindaco, previa richiesta degli sposi, a suo insindacabile giudizio può delegare un soggetto terzo, esterno all’amministrazione comunale, a celebrare il rito civile. Il delegato deve essere cittadino italiano e avere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale (D.P.R. n. 396/2000, art. 1, co. 3).
Gli interessati alla celebrazione che non ricadono nelle incompatibilità previste dalla Legge (D.P.R. n. 396/2000, art. 6, “L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti”) devono presentare personalmente - almeno 60 giorni prima della celebrazione - un'istanza all’Ufficio di Stato Civile.
Il terzo delegato sarà assistito da personale comunale, dovrà indossare la fascia tricolore, presentarsi con abbigliamento sobrio, rispettoso del decoro della carica e della circostanza.
5. Matrimoni dei cittadini stranieri
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia sia con rito civile italiano che con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio.
Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un apposito verbale (sostitutivo delle pubblicazioni) nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, ne' altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari.
I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti, sia per la dichiarazione di assenza di impedimenti, sia durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato. La presenza dell’interprete è necessaria anche qualora siano i testimoni a non conoscere la lingua italiana.
L'interprete non viene fornito dal Comune di Carmignano, per cui è interesse degli sposi provvedere per tempo ad individuare tale figura.
I cittadini stranieri che vogliono sposarsi in Italia, oltre al passaporto (non è richiesto il permesso di soggiorno), devono presentare all’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui intendono contrarre il matrimonio il nulla osta al matrimonio (ai sensi dell'art. 116 del c.c.) rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini, debitamente legalizzato e tradotto in italiano oppure il “certificato di capacità matrimoniale” se cittadini di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia). I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte.
Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato:
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Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
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Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte.
Si invita a verificare per ciascun Paese di appartenenza e presso l’Ufficio Stato Civile le specifiche disposizioni per ottenere il nulla osta. In particolare sono previste discipline specifiche per i cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Australia, Danimarca, Finlandia, Francia, Lituania, Messico, Moldavia, Siria, Svezia, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti d’America. Specifiche disposizioni riguardano i rifugiati politici: in quest’ultimo caso contattare l’Ufficio Stato Civile per verificare i documenti necessari.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale.
Per la verifica dei dati è necessario trasmettere almeno 30 giorni prima del matrimonio, copia di tutta la documentazione, anche via email.
E' dovere degli sposi regolarizzare la loro posizione nello Stato di provenienza (non è prevista la trasmissione degli atti d’ufficio). A tal fine si consiglia di prendere contatti direttamente con il proprio Consolato e di ritirare presso l'Ufficio di Stato Civile un estratto di matrimonio, ove necessario su modello plurilingue.