Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Certificati Anagrafici

Responsabile di procedimento: Carrai Matteo
Responsabile di provvedimento: Azzurri Francesco

Descrizione

Ai sensi dell’art. 33 DPR 223/1989 gli Ufficiali di Anagrafe rilasciano le informazioni contenute nell’Anagrafe della Popolazione Residente e nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) mediante rilascio di certificati anagrafici.

L’Anagrafe non può rilasciare informazioni in merito ai dati anagrafici dei cittadini, bensì deve provvedere all’emissione della prevista certificazione anagrafica a favore del soggetto richiedente.

La certificazione anagrafica viene emessa attraverso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e dunque non solo per i soggetti residenti nel Comune di Carmignano bensì tutti i cittadini iscritti nell’anagrafe nazionale.
 

Quando è necessario il certificato anagrafico

Le Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi (es. Enel, Publiacqua, etc.) non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione pubblica. Ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in questi casi potrà essere presentata un'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • Con l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificato) il cittadino dichiara, sotto la propria personale responsabilità: stati, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione. L'Autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati.

  • Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestate numerose altre situazioni e fatti a conoscenza dell’interessato (ad esempio di essere erede).

Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti.

I certificati rilasciati dal Comune sono necessari solo tra soggetti privati nel caso in cui per detto rapporto non siano applicabili le misure di semplificazione di cui all’art. 30-bis D.L. 76/2020 (convertito con L. 120/2020) che ha introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione, rendendola valida e obbligatoria, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.

Quindi, mentre le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati non possono più richiedere certificazioni, ma hanno ancora facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino
 

Chi può richiedere i certificati anagrafici

Possono essere richiesti da tutti i cittadini, imprese o professionisti, che hanno necessità di certificare la posizione anagrafica di singoli o delle famiglie agli atti del Comune.

Chiunque dunque può richiedere, previa identificazione effettuata presentando documento di riconoscimento in corso di validità, un certificato anagrafico.
 

Come richiedere i certificati anagrafici

I certificati anagrafici possono essere richiesti:

1) Attraverso i servizi ON-LINE:

  • Per sé stessi e per i membri della propria famiglia anagrafica: attraverso il portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): https://www.anagrafenazionale.interno.it/
    Al portale si accede mediante autenticazione con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
    Il certificato in questo caso è rilasciato dal Ministero dell’Interno. Il certificato emesso dal portale ANPR è sempre esente bollo fino al 31.12.2022 per effetto dell’art. 38 D.L. 77/2021 e s.m.i.
    Lista dei certificati è possibile richiedere on-line

Il certificato presenta una segnatura digitale (QR-CODE) che consente di verificarne l’autenticità sul sito: https://web.anpr.interno.it/QRControl/verificaCert.do

=====

2) A mezzo PEC o Posta Elettronica Ordinaria (PEO), ovvero con posta tradizionale:

Inviare la richiesta, anche utilizzando l’apposito modulo disponibile in questa pagina, e allegando copia del documento di identità del richiedente tramite:

Se richiesta l’imposta di bollo è necessario provvedere al versamento di euro 16,00 a mezzo:

Di norma, salvo diversi accordi, il certificato viene inoltrato al richiedente a mezzo e-mail o PEC, con firma digitale. 

Nel caso di necessità di restituzione dell’originale con firma autografa inviare a mezzo posta una busta preaffrancata con l’indirizzo del destinatario, per il successivo re-inoltro.

=====

3) Direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe

E’ possibile inoltre presentarsi personalmente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe per ottenere il rilascio immediato del certificato in originale, con firma autografa dell’Ufficiale d’Anagrafe, previo appuntamento - Agenda appuntamenti.

In questo caso l’imposta di bollo, se dovuta, viene assolta con pagamento diretto allo sportello in contanti ovvero con carta di credito/bancomat.

Il rilascio allo sportello è sempre consigliato nei casi in cui sia necessario esperire successivamente il procedimento di legalizzazione e traduzione per ottenere la validità del certificato all'estero. 
 

Termini di validità dei certificati anagrafici

I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (es. nascita, morte) hanno validità illimitata. Tutti gli altri hanno una validità di 6 mesi.
 

Tipologie di certificati anagrafici richiedibili

È possibile richiedere le seguenti certificazioni, alla data attuale:

  • Anagrafico di nascita

  • Anagrafico di matrimonio

  • di Cittadinanza

  • di Esistenza in vita

  • di Residenza

  • di Residenza AIRE

  • di Stato civile

  • di Stato di famiglia

  • di Stato di famiglia e di stato civile

  • di Residenza in convivenza

  • di Stato di famiglia AIRE

  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela

  • di Stato Libero

  • Anagrafico di Unione Civile

  • di Contratto di Convivenza

Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere certificati storici che attestano notizie anagrafiche pregresse (storico della residenza di un soggetto ovvero composizione del nucleo familiare ad una data determinata). La richiesta di certificazione storica può essere presentata da chiunque, maggiorenne, abbia un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente tutelato rispetto alla posizione da certificare.

Richieste di rilascio per ricerche genealogiche non possono essere accolte in quanto non previste dalla natura anagrafica.

Attenzione: i certificati e gli estratti di nascita, matrimonio, unione civile e morte sono certificazioni di Stato Civile che possono essere rilasciati solo dai Comuni in cui è iscritto o trascritto l’atto relativo. Si invita a consultare l’apposita pagina sulla certificazione di Stato Civile per maggiori informazioni.
 

Imposta di bollo ed esenzioni

I certificati anagrafici sono di norma tutti soggetti all’imposta di bollo pari a € 16.00 fin dall’origine, ai sensi del DPR 642/72. Gli stessi possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del DPR 642/1972) nonché dalle specifiche leggi speciali ovvero se ottenuti mediante il portale dell’Anagrafe Nazionale (ANPR).

Non è previsto il pagamento dell’imposta bollo (certificato esente) nei casi in cui sia richiesto per gli utilizzi sotto elencati:

  • Adozione, affidamento e tutela minori

  • C.T.U. nominato dal Tribunale o dal P.M. - Curatore fallimentare

  • Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento)

  • Certificati richiesti da ONLUS o Enti del Terzo Settore

  • Pensione estera

  • Processuale (certificati da richiedere esclusivamente nel corso del procedimento - Vi rientra l’uso notifica degli atti giudiziari)

  • Separazione legale/Divorzio

  • Certificati richiesti da società sportive

Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione, ha sempre l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l’operatore suggerire eventuali cause di esenzione. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo, devono riportare l’esatta indicazione della norma che ne giustifica l’emissione in carta semplice. L'utilizzo di certificati in carta libera, per usi diversi da quelli indicati sul certificato, è una forma di evasione fiscale.

Si sottolinea che non è rimessa in alcun modo alla discrezionalità dei vari Uffici che richiedono gli atti o dei funzionari che li emettono decidere in merito all’assolvimento o meno dell’imposta, così come non è nella facoltà del richiedente decidere se l’atto va in bollo oppure in carta libera.

Si precisa che l’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente. L’art. 22 del DPR 26/10/1972, n. 642 stabilisce che sono solidamente obbligati al pagamento dell’imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l’imposta o che degli stessi facciano uso.

Ai sensi della D.G.C. n. 123 del 03.12.2020 il Comune di Carmignano ha abolito i diritti di segreteria su tutti i certificati anagrafici.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Legge Anagrafica
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Regolamento Anagrafico
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Servizio online

Recapiti e contatti
Piazza Matteotti 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC comune.carmignano@postacert.toscana.it
Centralino 055 875011
P. IVA 00255160970
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: