Carta dei Servizi e standard di qualità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

La "carta dei servizi" è un documento descrittivo dei servizi offerti ai cittadini.

Una carta dei servizi deve contenere la descrizione del servizio, gli standard di qualità garantiti, le modalità di reclamo, le forme di tutela dell'utente, ecc.

Recapiti e contatti
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Centralino 055 875011
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