Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Verifica obbligo di pubblicazione
L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), prima CiVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), come strumento di verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza, chiede all'NdV (Nucleo di Valutazione) delle attestazioni periodiche sulla pubblicazione di informazioni e dati che secondo la normativa vigente devono essere obbligatoriamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.
Dati relativi agli incarichi: Atti di nomina - Curriculum Vitae - Compensi